[A] Sulla natura inderogabile della distanza di 10 metri prescritta dall'art. 9 del D.M. 1444/68. [B] Sul concetto di nuova costruzione che impone il rispetto della distanza dei 10 metri tra pareti finestrate e sulla ricognizione degli interventi esclusi.
SENTENZA N. ****
[A] Secondo costante giurisprudenza, tenuto conto altresì della normativa statale e regionale ratione temporis vigente, la distanza minima di dieci metri tra edifici antistanti (fissata dall’art. 9, d.m. n. 1444/1968) aveva carattere inderogabile, in quanto norma imperativa volta a predeterminare in via generale le distanze ...